Il decreto a cui faccio riferimento è quello del 18 settembre 2002
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie ad
uso pubblico e privato"
Oltre alla nota del 14 maggio 2003 che chiarisce che NON ricadono nel
suddetto decreto, le strutture per anziani a carattere residenziale, che
forniscono prestazioni di tipo alberghiero, essendo privi di qualsiasi
servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica.
Nel nostro caso gli ospiti hanno assistenza sanitaria e inoltre molti,
non sono autosufficienti
Post by MikeStò progettando or ora una casa di riposo...L'illuminazione di
emergenza nelle camere mi lascia perplesso... in base al DM 29/05/2002
Probabilmente non stiamo parlando dello stesso decreto....
io mi riferisco a questo:
http://www.ambientediritto.it/legislazione/Sicurezzalavoro/2002/dm%2018%20set%202002.htm
Riporto i punti che mi hanno posto i dubbi:
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate
sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogate:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a
ciclo continuativo e/o diurno;
b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno;
c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio.
4. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano
altresi':
a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a
ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia
esistenti che di nuova costruzione;
b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano
prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.
1.2 - Classificazione delle aree delle strutture sanitarie.
1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono cosi'
classificate:
----------omissis-------------
tipo D - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o
residenziale nonche' aree adibite ad unita' speciali (terapia intensiva,
neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie
particolari, ecc.);
QUI SI PARLA DI IMPIANTI
5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non
sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a
dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.
7. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello
di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di
calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D.
8. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purche'
assicurino il funzionamento per almeno 2 ore.
Secondo me le camere delle case di riposo rientrano nall'area di tipo D
della classificazione indicata al puto 1.1 del DM
Scusate per il post lungo
Giuliano