Discussione:
Case di riposo
(troppo vecchio per rispondere)
Giuliano
2008-01-25 07:40:47 UTC
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salve,
vi risulta che nelle case di riposo l'ultimo Decreto sulla prevenzione
incendi per le strutture sanitarie (anno 2002 mi pare), chieda di avere
l'illuminazione di emergenza all'interno di ogni camera e il ripetitore
ottico in corridoio, per il rilevatgore di fumo in camera?
Se si, l'illuminazione di emergenza deve esserci anche all'interno di
ogni bagno? (con finestra)

La casa di riposo prevede anche anziani non autosufficiente e su sedia a
rotelle, le camere sono a uno, due o tre posti letto.

grazie, saluti

Giuliano
Mister M
2008-01-25 08:39:21 UTC
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Abbiamo appunto una residenza sanitaria assistita in fare di realizzazione
(quasi al termine dei lavori).
Confermo la richiesta della presenza dell'illuminazione di emergenza in ogni
camera (richiesti 5lux).
Confermo l'installazione del ripetitore nel corridoio per il rivelatore di
fumo installato nella camera.
Nel mio caso gli occupanti saranno portatori di handicap...quindi abbiamo
previsto lampade d'emergenza anche nei servizi.....non so però se è
richiesto nel decreto VV.F., dovrei controllare ma mi sembra di no!
Post by Giuliano
salve,
vi risulta che nelle case di riposo l'ultimo Decreto sulla prevenzione
incendi per le strutture sanitarie (anno 2002 mi pare), chieda di avere
l'illuminazione di emergenza all'interno di ogni camera e il ripetitore
ottico in corridoio, per il rilevatgore di fumo in camera?
Se si, l'illuminazione di emergenza deve esserci anche all'interno di ogni
bagno? (con finestra)
La casa di riposo prevede anche anziani non autosufficiente e su sedia a
rotelle, le camere sono a uno, due o tre posti letto.
grazie, saluti
Giuliano
Giuliano
2008-01-25 09:01:20 UTC
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Grazie,
il gioco sta appunto nella terminologia del decreto e nel parere dei VVFF.

Giuliano
Post by Mister M
Abbiamo appunto una residenza sanitaria assistita in fare di realizzazione
(quasi al termine dei lavori).
Confermo la richiesta della presenza dell'illuminazione di emergenza in ogni
camera (richiesti 5lux).
Confermo l'installazione del ripetitore nel corridoio per il rivelatore di
fumo installato nella camera.
Nel mio caso gli occupanti saranno portatori di handicap...quindi abbiamo
previsto lampade d'emergenza anche nei servizi.....non so però se è
richiesto nel decreto VV.F., dovrei controllare ma mi sembra di no!
Mike
2008-01-25 14:23:00 UTC
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Post by Giuliano
salve,
vi risulta che nelle case di riposo l'ultimo Decreto sulla prevenzione
incendi per le strutture sanitarie (anno 2002 mi pare), chieda di avere
l'illuminazione di emergenza all'interno di ogni camera e il ripetitore
ottico in corridoio, per il rilevatgore di fumo in camera?
Stò progettando or ora una casa di riposo...L'illuminazione di
emergenza nelle camere mi lascia perplesso... in base al DM 29/05/2002
l'art. 5.1.3 si richiede le luci di emergenza in camera da letto ed in
bagno ma si riferisce ad "alloggi" e il titolo del DM è "Alloggi in
affitto per gli anziani degli anni 2000. Disciplinare tecnico a
supporto del bando di gara...." , ovvero ambienti a sè stanti e non ad
una struttura con tanto di sistemi di evacuazione per l'esodo ecc.
Il rilevatore ottico all'esterno della camera mi stà bene dato che è
utile per una rapida identificazione della camera per il personale e
le squadre antincendio.
Mister M
2008-01-25 14:32:16 UTC
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Non sono d'accordo sull'illuminazione di sicurezza
Al punto 7. è riportato " L'impianto di illuminazione di sicurezza deve
assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1m di
altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo
C e D."
Le aree di tipo C sono aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo
ambulatoriale, mentre le aree di tipo D sono aree destinate a ricovero in
regime ospedaliero e/o residenziale nonchè aree adibite ad unità speciali.

Sono comunque interessato a proseguire la discussione, se emergono nuovi
pareri o spunti

Ciao
Post by Giuliano
salve,
vi risulta che nelle case di riposo l'ultimo Decreto sulla prevenzione
incendi per le strutture sanitarie (anno 2002 mi pare), chieda di avere
l'illuminazione di emergenza all'interno di ogni camera e il ripetitore
ottico in corridoio, per il rilevatgore di fumo in camera?
Stò progettando or ora una casa di riposo...L'illuminazione di
emergenza nelle camere mi lascia perplesso... in base al DM 29/05/2002
l'art. 5.1.3 si richiede le luci di emergenza in camera da letto ed in
bagno ma si riferisce ad "alloggi" e il titolo del DM è "Alloggi in
affitto per gli anziani degli anni 2000. Disciplinare tecnico a
supporto del bando di gara...." , ovvero ambienti a sè stanti e non ad
una struttura con tanto di sistemi di evacuazione per l'esodo ecc.
Il rilevatore ottico all'esterno della camera mi stà bene dato che è
utile per una rapida identificazione della camera per il personale e
le squadre antincendio.
FoX
2008-01-25 14:36:52 UTC
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Post by Mister M
Non sono d'accordo sull'illuminazione di sicurezza
Al punto 7. è riportato " L'impianto di illuminazione di sicurezza
deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad
1m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle
aree di tipo C e D."
Le aree di tipo C sono aree destinate a prestazioni medico-sanitarie
di tipo ambulatoriale, mentre le aree di tipo D sono aree destinate a
ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonchè aree adibite
ad unità speciali.
Sono comunque interessato a proseguire la discussione, se emergono
nuovi pareri o spunti
Ciao
A mio parere l'illuminazione di sicurezza deve essere estesa anche ai locali
servizi, considerata la possibilità della presenza di persone disabili.
FoX
Mike
2008-01-25 15:53:42 UTC
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Post by Mister M
Non sono d'accordo sull'illuminazione di sicurezza
Al punto 7. è riportato " L'impianto di illuminazione di sicurezza deve
assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1m di
altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo
C e D."
Le aree di tipo C sono aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo
ambulatoriale, mentre le aree di tipo D sono aree destinate a ricovero in
regime ospedaliero e/o residenziale nonchè aree adibite ad unità speciali.
Per me aree può significare reparto, nucleo, ma non vuol dire
automaticamente: camera e bagno. Per carità cautelativamente si può
pensare di installare l'illuminazione di sicurezza in ogni camera da
letto ed ogni bagno ma è necessario giustificarle in termini di costi/
benefici. Stesso discorso nelle aule scolastiche e nelle camere di
albergo.
Post by Mister M
Sono comunque interessato a proseguire la discussione, se emergono nuovi
pareri o spunti
Anch'io.
Giuliano
2008-01-25 16:09:10 UTC
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Post by Mike
Per me aree può significare reparto, nucleo, ma non vuol dire
automaticamente: camera e bagno. Per carità cautelativamente si può
pensare di installare l'illuminazione di sicurezza in ogni camera da
letto ed ogni bagno ma è necessario giustificarle in termini di costi/
benefici. Stesso discorso nelle aule scolastiche e nelle camere di
albergo.
Giusto!
Parlavo poco fa con il consulente per la sicurezza di una casa di
riposo, esistente e recentemente ristrutturata.
Durante il sopralluogo dei VVFF al fine dell'ottenimento del CPI, è
stato contestata la mancanza ell'illuminazione di emergenza nelle camere
e la mancanza dei ripetori ottici per i rilevatori delle camere

Mi stanno anche spiegando che ci sono anche direttive regionali che
classificano le case di riposo.

Giuliano
Mister M
2008-01-28 08:36:33 UTC
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"L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di
illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1m di
altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo
C e D."
Questo sopra è quanto richiesto dal decreto, forse sarò troppo scrupoloso,
ma a me sembra che richieda l'illuminazione di sicurezza lungo le vie di
uscita (e fino a qui non ci sono problemi) e in tutti i locali delle aree di
tipo C e D.
Rimango quindi della mia idea, ossia che servano lampade d'emergenza sia
nelle camere che nei servizi....a maggior ragione se gli ospiti della
struttura sono disabili.
E' una questione di interpretazione, ed il problema, anche se nessuno lo ha
detto e sapere come lo interpreta il funzionario ASL di zona, ciò non
significa comunque di dover installare lampade anche dove non servono,
solamente a scopo cautelativo.
Post by Mister M
Non sono d'accordo sull'illuminazione di sicurezza
Al punto 7. è riportato " L'impianto di illuminazione di sicurezza deve
assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1m di
altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo
C e D."
Le aree di tipo C sono aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo
ambulatoriale, mentre le aree di tipo D sono aree destinate a ricovero in
regime ospedaliero e/o residenziale nonchè aree adibite ad unità speciali.
Per me aree può significare reparto, nucleo, ma non vuol dire
automaticamente: camera e bagno. Per carità cautelativamente si può
pensare di installare l'illuminazione di sicurezza in ogni camera da
letto ed ogni bagno ma è necessario giustificarle in termini di costi/
benefici. Stesso discorso nelle aule scolastiche e nelle camere di
albergo.
Post by Mister M
Sono comunque interessato a proseguire la discussione, se emergono nuovi
pareri o spunti
Anch'io.
Giuliano
2008-01-28 09:05:03 UTC
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Post by Mister M
"L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di
illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1m di
altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo
C e D."
Questo sopra è quanto richiesto dal decreto, forse sarò troppo scrupoloso,
ma a me sembra che richieda l'illuminazione di sicurezza lungo le vie di
uscita (e fino a qui non ci sono problemi) e in tutti i locali delle aree di
tipo C e D.
Rimango quindi della mia idea, ossia che servano lampade d'emergenza sia
nelle camere che nei servizi....a maggior ragione se gli ospiti della
struttura sono disabili.
E' una questione di interpretazione, ed il problema, anche se nessuno lo ha
detto e sapere come lo interpreta il funzionario ASL di zona, ciò non
significa comunque di dover installare lampade anche dove non servono,
solamente a scopo cautelativo.
Perfettamente d'accordo!
Però, se fossi i l progettista, non mi limiterei a confrontare le
intepretazioni alla lettera, mi porrei anche il problema della sicurezza
reale.
Cosa può succedere all'interno di una camera, dove ci sono due o tre
anziani, magari non autosufficienti o con problemi di memoria, se
rimangono al buio.
Provano ad accendere la luce, ma questa non funziona!
Chiamano gli infermieri, ma questi non possono arrivare subito!
Quindi provano ad alzarsi e a tentoni, raggiungere l'uscita......

Se ne frattempo è presente anche una situazione di pericolo, per esempio
un incendio in un deposito, il panico è sicuro!

Giuliano
Giuliano
2008-01-25 15:55:07 UTC
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Post by Mister M
Le aree di tipo C sono aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo
ambulatoriale, mentre le aree di tipo D sono aree destinate a ricovero in
regime ospedaliero e/o residenziale nonchè aree adibite ad unità speciali.
---------------------------------------------
La nota del 14 maggio 2003 dice
OGGETTO:
Quesito. -- Case di riposo per anziani -- Assoggettabilità al D.M. 18
settembre 2002
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private". -
Con riferimento alle note indicate a margine, si chiarisce che le
strutture a carattere residenziale che
forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero,
essendo prive di qualsiasi servizio di
assistenza sanitaria ed infermieristica, non ricadono nel campo di
applicazione del D.M. 18 settembre 2002
che, come è noto, fa esplicito riferimento alle strutture sanitarie
individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997.
Ciò premesso, si ribadisce che le attività in oggetto, qualora superino
i 25 posti letto, sono ricomprese nel
punto 86 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, come già
chiarito con le lettere circolari nn°
P1829/4101 sott. 106/53 del 3 agosto 1994 e P1126/4101 sott. 106/53 del
9 settembre 2002.
Pertanto, per quanto attiene la normativa tecnica da applicare, si
ritiene che le disposizioni allegate al citato
D.M. 18 settembre 2002, pur non cogenti, possano rappresentare un
significativo riferimento da ponderare
anche in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti
--------------------------------------------------------------------
Io lo interpreto che se gli ospiti SONO autosufficienti, senza
prestazioni sanitarie, NON rientrano nel DM 18 settembre 2002, tutti gli
altri si

Giuliano
Giuliano
2008-01-25 15:47:15 UTC
Permalink
Il decreto a cui faccio riferimento è quello del 18 settembre 2002
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie ad
uso pubblico e privato"

Oltre alla nota del 14 maggio 2003 che chiarisce che NON ricadono nel
suddetto decreto, le strutture per anziani a carattere residenziale, che
forniscono prestazioni di tipo alberghiero, essendo privi di qualsiasi
servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica.

Nel nostro caso gli ospiti hanno assistenza sanitaria e inoltre molti,
non sono autosufficienti
Post by Mike
Stò progettando or ora una casa di riposo...L'illuminazione di
emergenza nelle camere mi lascia perplesso... in base al DM 29/05/2002
Probabilmente non stiamo parlando dello stesso decreto....

io mi riferisco a questo:
http://www.ambientediritto.it/legislazione/Sicurezzalavoro/2002/dm%2018%20set%202002.htm

Riporto i punti che mi hanno posto i dubbi:

Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate
sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogate:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a
ciclo continuativo e/o diurno;
b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno;
c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio.


4. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano
altresi':
a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a
ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia
esistenti che di nuova costruzione;
b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano
prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.

1.2 - Classificazione delle aree delle strutture sanitarie.
1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono cosi'
classificate:
----------omissis-------------
tipo D - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o
residenziale nonche' aree adibite ad unita' speciali (terapia intensiva,
neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie
particolari, ecc.);

QUI SI PARLA DI IMPIANTI

5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non
sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a
dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.

7. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello
di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di
calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D.
8. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purche'
assicurino il funzionamento per almeno 2 ore.

Secondo me le camere delle case di riposo rientrano nall'area di tipo D
della classificazione indicata al puto 1.1 del DM

Scusate per il post lungo

Giuliano
alphabit
2008-01-25 17:05:32 UTC
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Post by Giuliano
Il decreto a cui faccio riferimento è quello del 18 settembre 2002
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie ad
uso pubblico e privato"
Oltre alla nota del 14 maggio 2003 che chiarisce che NON ricadono nel
suddetto decreto, le strutture per anziani a carattere residenziale, che
forniscono prestazioni di tipo alberghiero, essendo privi di qualsiasi
servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica.
Nel nostro caso gli ospiti hanno assistenza sanitaria e inoltre molti,
non sono autosufficienti
Post by Mike
Stò progettando or ora una casa di riposo...L'illuminazione di
emergenza nelle camere mi lascia perplesso... in base al DM 29/05/2002
Probabilmente non stiamo parlando dello stesso decreto....
http://www.ambientediritto.it/legislazione/Sicurezzalavoro/2002/dm%2018%20set%202002.htm
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate
sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a
ciclo continuativo e/o diurno;
b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno;
c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio.
4. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano
a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a
ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia
esistenti che di nuova costruzione;
b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano
prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.
1.2 - Classificazione delle aree delle strutture sanitarie.
1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono cosi'
----------omissis-------------
tipo D - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o
residenziale nonche' aree adibite ad unita' speciali (terapia intensiva,
neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie
particolari, ecc.);
QUI SI PARLA DI IMPIANTI
5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non
sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a
dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.
7. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello
di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di
calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D.
8. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purche'
assicurino il funzionamento per almeno 2 ore.
Secondo me le camere delle case di riposo rientrano nall'area di tipo D
della classificazione indicata al puto 1.1 del DM
Scusate per il post lungo
Giuliano
per continuare la discussione:
Questa dell'illuminazione di sicurezza mi lascia perplesso anche per l'illuminazione di sicurezza dei locali ad uso medico.
Mi spiego: nella norma CEI 64/8 5° edizione in vigore dal 2003 (non so quella nuova del 2007 ma spero che sia cambiata) all'articolo 710.564.1 permetteva l'alimentazione dell'illuminazione delle vie di esodo con sorgente di sicurezza con tempo di intervento di classe 15 e chiedeva per l'illuminazione dei locali di tipo 1 un apparecchio sotto sorgente di sicurezza mentre il 50% degli apparecchi illuminanti per i locali di tipo 2(escluso le scialitiche), questo mentre il DM 18/9/2002 (quindi precedente) già chiedeva nel titolo 2 art. 6 punto 4 che l'illuminazione di sicurezza per le aree di tipo C e D un tempo di intervento della sorgente inferiore a 0.5 secondi.
Avete notato anche voi questa incongruenza oppure c'e' qualcosa che mi sfugge?
Grazie
--
Questo articolo e` stato inviato dal sito web http://www.nonsolonews.it
FoX
2008-01-31 08:00:57 UTC
Permalink
Cercando (altro), mi sono imbattutto in una circolare che forse può tornarti
utile:
http://www.architetticr.it/common/normative/sicurezza_cantieri/circ_01_03_2002_4.pdf

Ciao
Giuliano
2008-01-31 08:55:42 UTC
Permalink
Post by FoX
Cercando (altro), mi sono imbattutto in una circolare che forse può tornarti
http://www.architetticr.it/common/normative/sicurezza_cantieri/circ_01_03_2002_4.pdf
Ciao
Grazie!!!
Troppo preciso!

saluti, Giuliano

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